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Punti salienti delle norme sui brevetti (modifica), 2024

Data:


Le norme sui brevetti (modifica) del 2024 apportano cambiamenti significativi volti ad armonizzare le leggi indiane sui brevetti con gli standard globali, a promuovere l'innovazione e a salvaguardare i diritti degli inventori. Questi emendamenti fungono da catalizzatore per la crescita del deposito e della prosecuzione dei brevetti nel paese. Esploriamo alcuni dei punti salienti di questi emendamenti:

Un'introduzione al certificato di invenzione secondo la Regola 70A, Modulo-8A

70A. Certificato di invenzione. –

(1) Il Controllore può rilasciare un certificato di invenzione a un inventore in relazione a un brevetto in vigore, su richiesta presentata dall'inventore nel Modulo-8A insieme alla tariffa specificata nel Primo Allegato.
(2) Il Controllore può rilasciare un duplicato del certificato di invenzione a un inventore in relazione a un brevetto in vigore su richiesta avanzata dall'inventore nel Modulo-8A insieme alla tariffa specificata nel Primo Allegato e tale richiesta deve contenere una dichiarazione che stabilisca le circostanze in cui il certificato originale di invenzione è stato smarrito, distrutto, danneggiato o non può essere prodotto.

In precedenza, nei certificati di brevetto non veniva menzionato il nome dell'inventore. Ora, gli inventori possono richiedere il certificato di invenzione tramite il modulo 8A dopo la concessione del brevetto in vigore. Altrimenti, per le domande, il metodo usuale è depositare se il Modulo 8 viene depositato prima della concessione del brevetto per rivendicare la menzione dell'inventore in tale brevetto. Ciò garantisce il corretto riconoscimento degli inventori e dei loro contributi.

Periodo di grazia per la presentazione della domanda di brevetto dalla regola 29A al modulo 31

“29A. Periodo di grazia. – Una domanda per avvalersi del periodo specificato nella sezione 31 deve essere presentata nel modulo 31, insieme alle tariffe specificate nel primo allegato.

L'articolo 31 tratta di un'eccezione alla novità mediante esposizione al pubblico. Se l'invenzione viene esposta al pubblico con il consenso del vero e primo inventore nell'esposizione nella Gazzetta Ufficiale da parte del Governo Centrale, allora costui deve depositare la domanda di brevetto entro dodici mesi dall'apertura dell'invenzione. mostra o la lettura o la pubblicazione dell'articolo, a seconda dei casi.

Modifiche nella presentazione della richiesta di esame

Regola 24B: Esame della domanda

(1)(i) Una richiesta di esame ai sensi della sezione 11B deve essere presentata nel modulo 18 all'interno quarantotto mesi trentuno mesi dalla data di priorità della domanda o dalla data di deposito della domanda, se anteriore;


(ii) Il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta di esame ai sensi del comma (3) della sezione 11B quarantotto mesi trentuno mesi dalla data di priorità, se applicabile, o quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda;


 (iii) La richiesta di esame ai sensi del comma (4) della sezione 11B deve essere presentata entro quarantotto mesi trentuno mesi dalla data di priorità o dalla data di deposito della domanda, ovvero entro sei mesi dalla data di revoca dell'obbligo di segretezza, se posteriore;


 (iv) La richiesta di esame della domanda depositata secondo la "Spiegazione" di cui alla sottosezione
(3) della sezione 16 deve essere effettuato entro quarantotto mesi trentuno mesi dalla data di deposito della domanda ovvero dalla data di priorità della prima domanda ovvero entro sei mesi dalla data di deposito dell'ulteriore domanda, se posteriore;

(v) Il periodo per presentare richiesta di esame ai sensi della sezione 11B delle domande depositate prima del 1° gennaio 2005 sarà il periodo specificato ai sensi della sezione 11B prima dell'entrata in vigore del Patents (Amendment) Act, 2005 o il periodo specificato in queste regole, a seconda di quale scade successivamente.


(vi) Nonostante quanto contenuto in questa sotto-regola, in relazione a una domanda depositata prima dell'inizio delle Regole sui brevetti (modifica), 2024, il periodo per presentare richiesta di esame ai sensi del sottosezione (1) della sezione 11B sarà il periodo specificato in questa sottoregola prima dell'inizio delle Regole sui brevetti (modifica), 2024.


(2) (i) Qualora la richiesta di esame sia stata presentata ai sensi del comma (1) e la domanda sia stata pubblicata ai sensi della sezione 11A, il Controllore dovrà riferire la domanda, le specifiche e gli altri documenti ad essa correlati all'esaminatore e tale riferimento dovrà essere effettuate nell'ordine in cui è presentata la richiesta:
A condizione che in caso di un'ulteriore domanda presentata ai sensi della sezione 16, l'ordine di riferimento di tale ulteriore domanda sarà lo stesso di quello della prima domanda menzionata:
Fermo restando inoltre che nel caso in cui la prima domanda sia già stata sottoposta all'esame, l'ulteriore domanda dovrà essere accompagnata da una richiesta di esame, e tale ulteriore domanda dovrà essere pubblicata entro un mese e deferita all'esaminatore entro un mese dalla la data di tale pubblicazione.
........
(6) Il termine per presentare una domanda per la sovvenzione ai sensi della sezione 21 come prescritto dal comma (5) può essere ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi su richiesta nel modulo 4 per la proroga del termine insieme alla tassa prescritta, effettuate al Titolare prima della scadenza del termine specificato nella sotto-regola (5) qui specificato.

Ai sensi dell'articolo 11B della legge, una domanda di brevetto non può essere esaminata a meno che il richiedente o qualsiasi altra persona interessata non faccia richiesta di esame. Il periodo di tempo per richiedere l'esame ai sensi della Sezione 11B della Legge è stato ridotto da quarantotto mesi a trentuno mesi, accelerando il processo di esame.

Riduzione dei tempi per presentare Dichiarazione e impegno per le domande estere

Regola 12: Dichiarazione e impegno relativi alle domande estere

(1) La dichiarazione e l’impegno che il richiedente deve depositare ai sensi del paragrafo 1, paragrafo 8, devono essere presentati nel modulo 3.

(1A). Il termine entro il quale il richiedente deve presentare la dichiarazione e l'impegno di cui al comma 1 della sezione 8 è di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Spiegazione. – Ai fini di questa regola, il periodo di sei mesi nel caso di una domanda corrispondente a una domanda internazionale in cui è designata l'India sarà calcolato dalla data effettiva in cui la domanda corrispondente è stata depositata in India.


(2) Il termine entro il quale il richiedente un brevetto deve informare il controllore dei dettagli relativi ad altre domande depositate in qualsiasi paese nell'impegno che gli sarà assunto ai sensi della clausola (b) del paragrafo (1) del sezione 8 sei mesi dalla data di presentazione della domanda tre mesi dalla data di emissione della prima comunicazione degli addebiti ai sensi del comma (3) della regola 24B o del comma (8) della regola 24C.


(3) Quando richiesto dal Titolare ai sensi del comma (2) della sezione 8, il richiedente deve fornire informazioni relative alle eventuali obiezioni in merito alla novità e alla brevettabilità dell'invenzione e qualsiasi altro dettaglio che il Titolare possa richiedere che potranno comprendere pretese di applicazione ammesse entro sei mesi dalla data di tale comunicazione da parte del Titolare.


3. Il Titolare può utilizzare banche dati accessibili e disponibili per considerare le informazioni relative alle domande depositate in un paese al di fuori dell'India.

4. Il Titolare può, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, per motivi da annotare per iscritto, chiedere al richiedente di fornire una nuova dichiarazione e impegno nel modulo 3 entro due mesi dalla data di tale comunicazione da parte del Titolare .


5. Nonostante quanto contenuto in queste regole, il Titolare può condonare il ritardo o estendere il tempo per la presentazione del Modulo 3 per un periodo fino a tre mesi su richiesta presentata nel Modulo 4.

Lo snellimento delle procedure, la riduzione dei tempi per il deposito delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle domande estere, aumentano l'efficienza nel trattamento delle domande di brevetto da sei mesi a tre mesi.

Semplificazione del processo di opposizione pre-concessione nella regola 55

Regola 55: Opposizione al brevetto

(1) La dichiarazione di opposizione ai sensi del comma (1) della sezione 25 deve essere depositata nel modulo 7(A) presso l'ufficio appropriato con una copia al richiedente e deve includere una dichiarazione e prove, se presenti, a sostegno di la rappresentanza e una richiesta di udienza, se lo si desidera.

(1A) Nonostante quanto contenuto nel comma (1), nessun brevetto può essere concesso prima della scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della domanda ai sensi della sezione 11 A.

(2) Il controllore prenderà in considerazione tale rappresentanza solo quando è stata presentata una richiesta di esame della domanda.
(3) Se, dopo aver esaminato la dichiarazione, il controllore ritiene che la domanda di brevetto debba essere respinta o che la specificazione completa debba essere modificata, ne darà comunicazione al richiedente.
(3) In considerazione della dichiarazione se il titolare del trattamento è convinto che: –
(a) nella rappresentazione non risulta alcun elemento prima facie, egli ne dà notifica all'opponente
di conseguenza, e –
(i) a meno che l'opponente non chieda di essere ascoltato in merito, il Titolare dovrà, entro un
mese dalla data di tale notifica, emanare un'ordinanza recante i motivi di rifiuto della rappresentanza;
(ii) se l'opponente richiede un'audizione, il Controllore, dopo aver dato all'opponente una
possibilità di essere ascoltato, emettere un'ordinanza entro un mese dalla data dell'udienza,
registrando le ragioni del rifiuto o dell'accettazione prima facie della rappresentanza e il
il richiedente verrà informato di conseguenza.
(b) nella dichiarazione è dimostrato un fumus boni iuris, il controllore, entro un mese dal ricevimento della dichiarazione, emette un'ordinanza in cui motiva le sue ragioni e ne informa il richiedente.

(4) Dopo aver ricevuto l'avviso ai sensi del comma (3), il richiedente deve, se lo desidera, depositare la sua dichiarazione e le eventuali prove a sostegno della sua domanda entro tre mesi due mesi dalla data della notifica, con copia all'opponente.

(5) Dopo aver esaminato la dichiarazione e le prove presentate dal richiedente, la dichiarazione comprendente la dichiarazione e le prove presentate dall'opponente, le osservazioni presentate dalle parti e, dopo aver ascoltato le parti, se richiesto, il controllore può respingere la dichiarazione o richiedere che la specificazione completa e altri documenti siano modificati a suo piacimento prima della concessione del brevetto o rifiutare di concedere un brevetto sulla domanda, emettendo un ordine di parola per decidere contemporaneamente sulla domanda e sulla rappresentanza ordinariamente entro un mese dal completamento dei suddetti procedimenti.

(5A.) La procedura specificata nelle sotto-regole da (2) a (4) della regola 62 si applicherà, per quanto possibile, alla procedura per l'udienza ai sensi di questa regola.

(5B) Una domanda di brevetto, in cui è stata presentata una istanza di opposizione e l'avviso è stato emesso dal controllore ai sensi della regola 3, sarà esaminata in conformità alla regola 24C.

Le norme modificate forniscono chiarezza sulla procedura, con adeguamenti alle scadenze per la presentazione di dichiarazioni e prove. Ai sensi della sezione 11 A della legge, chiunque può presentare un'opposizione tramite rappresentanza (opposizione pre-concessione) al controllore nel modulo 7A contro la concessione del brevetto, in qualsiasi momento dopo la pubblicazione della domanda di brevetto u/s 11A ma prima della concessione del brevetto per uno dei motivi menzionati nella sezione 25(1). Un brevetto non viene concesso prima della scadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione ai sensi della Sezione 11A. Pertanto, una persona può presentare un'opposizione pre-concessione entro il periodo garantito di sei mesi dalla data di pubblicazione, per assicurarsi che l'opposizione pre-concessione venga presentata prima della concessione del brevetto. Il Controllore esamina l'opposizione pre-concessione insieme alla relazione dell'Esaminatore. Le considerazioni del Titolare vengono elaborate attraverso l'emendamento e la sostituzione del comma (3) dell'articolo 55.

Inoltre, una volta ricevuta la notifica di opposizione da parte del richiedente, il tempo necessario per fornire le sue dichiarazioni e prove (se presenti) è ridotto a due mesi invece di tre.

Riduzione della tassa di rinnovo se pagata anticipatamente per almeno 4 anni

Regola 80: Tasse di rinnovo ai sensi della sezione 53
(3) Le tasse annuali di rinnovo dovute per due o più anni possono essere pagate in anticipo.
(3) Le tasse di rinnovo annuali dovute per due o più anni possono essere pagate in anticipo: a condizione che, nel caso in cui le tasse di rinnovo siano pagate in anticipo tramite modalità elettronica per un periodo di almeno 4 anni, una riduzione del XNUMX% della tassa sarà applicabile per tale rinnovo.

I titolari dei brevetti possono usufruire di una riduzione del 10% sulle tasse di rinnovo se pagate in anticipo tramite mezzi elettronici per un minimo di quattro anni, incoraggiando il mantenimento tempestivo e proattivo dei brevetti.

Aumento del potere del controllore per condonare il ritardo o estendere il tempo nella regola 138

Articolo 138: Potere di prorogare il termine prescritto
(1) Ad eccezione del tempo prescritto nella clausola (i) del comma (4) della regola 20, comma (6) della regola 20, regola 21, comma (1), (5) e (6 ) della regola 24B, sottoregola (10) e (11) della regola 24C, sottoregola (4) della regola 55, sottoregola (1A) della regola 80 e sottoregola (1) e (2) della regola regola 130, il tempo prescritto da queste regole per compiere qualsiasi atto o intraprendere qualsiasi procedimento ai sensi dello stesso può essere prorogato dal Controllore per un periodo di un mese, se lo ritiene opportuno e nei termini che può stabilire .
(2) Qualsiasi richiesta di proroga del termine prescritto da queste regole per compiere qualsiasi atto o intraprendere qualsiasi procedimento ai sensi delle stesse deve essere presentata prima della scadenza del tempo prescritto in queste regole.

138. Potere di estendere il tempo specificato o di condonare il ritardo: –

Nonostante quanto contenuto in queste regole, il tempo specificato per compiere qualsiasi atto o intraprendere qualsiasi procedimento ai sensi dello stesso può essere prorogato o qualsiasi ritardo può essere condonato dal Titolare per un periodo fino a sei mesi, su richiesta presentata nel Modulo 4, ove tale la richiesta è presentata prima della scadenza del suddetto termine di sei mesi: a condizione che tale richiesta possa essere presentata un numero qualsiasi di volte entro il termine di sei mesi previsto.

La norma 138 conferisce al controllore maggiore autorità per condonare ritardi o estendere i tempi fino a sei mesi, rispetto alla precedente disposizione di un mese. Questa estensione facilita il completamento delle azioni o dei procedimenti necessari entro un termine ragionevole.

Modifiche al formato dei moduli

I formati dei seguenti moduli sono stati modificati.

  • Formare 1 (Domanda di concessione di brevetto)
  • Formare 3 (Dichiarazione e impegno ai sensi della sezione 8)
  • Formare 27 (Dichiarazione riguardante il funzionamento delle invenzioni brevettate su scala commerciale in India)

Estensione della regola 110

La regola 110 amplia l'ambito di applicazione per includere non solo le specifiche di brevetto ma anche le specifiche di progettazione. Gli agenti brevettuali sono ora tenuti a gestire le domande di design insieme ai brevetti. Gli aspiranti agenti devono familiarizzare sia con il Designs Act che con le regole, oltre che con la legge e le regole sui brevetti. Il Documento II dell'esame per agente di brevetti comprenderà ora domande sulla stesura delle specifiche di progettazione, insieme alle specifiche di brevetto.

Questi emendamenti sottolineano l'impegno dell'India nel promuovere l'innovazione, migliorare l'efficienza procedurale e garantire un trattamento equo per gli inventori e le parti interessate nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale.

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